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Legge 23 agosto 1999 e decreto attuazione 28 gennaio 1994 .  fisco sugli allevamenti Boxer  

 

Legge 23 agosto 1993, n. 349

A) Norme di polizia veterinaria

L. 23 agosto 1993, n. 349 (1).

Norme in materia di attività cinotecnica.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 settembre 1993, n. 213.

1. Attività cinotecnica.
1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.

2. Definizioni.
1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

(2) Il D.M. 28 gennaio 1994 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1994, n. 40) ha così disposto: ®Art. un. Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità.

3. Disciplina dell'attività cinotecnica.
1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

4. Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.